Sono andata a cercare le novità introdotte dal decreto legislativo sulle rinnovabili in ordine al fotovoltaico sui terreni agricoli. Non mi sembrano molto chiare e non capisco se rappresentano una limitazione all’utilizzo dei terreni agricoli come tutti noi ci auspicavamo.
Su questa tematica il decreto si sviluppa con una formulazione molto complessa. Recita l’art. 8 (Requisiti e specifiche tecniche) all’attuale punto 4: dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Il primo punto, cioè il limite di 1 MW all’incentivazione, è piuttosto chiaro. L’aggiunta dei terreni “appartenenti allo stesso proprietario” con la distanza di due chilometri tra un impianto e l’altro è una novità, e non del tutto indifferente. Perché si parla di proprietà dei terreni, non della disponibilità degli stessi: dunque è un vincolo in capo ai proprietari dei suoli, che non possono – ad esempio – affittare due diversi lotti a proponenti diversi se non garantendosi che costruiranno i rispettivi impianti alle dovute distanze.
L’ultimo punto “a condizione che il rapporto tra la potenza nominale dell’impianto e la superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente non sia superiore a 100 kW per ogni ettaro di terreno”. Un limite che è stato considerato eccessivo, e che è quindi stato trasformato nella percentuale del 10%: però riferita all’intero terreno agricolo nella disponibilità del proponente. Dunque la soglia non è più sulla proprietà, ma sulla disponibilità.
Se ho interpretato bene la legge, ora le tre diverse limitazioni vanno dunque a sommarsi:
1) nessun impianto superiore a 1MW + 2) proprietari dei terreni che garantiscono la distanza tra impianti + 3) documentazione della disponibilità totale di area agricola del singolo proponente (teoricamente anche in diverse zone o regioni) e calcolo del 10% come massima superficie utilizzabile.
NB: I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.
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