Una delle ultime leggi approvate dal consiglio regionale Lombardo presieduto da Formigoni permetteva alle singole scuole lombarde di reclutare i docenti.
Un provvedimento legislativo che all’articolo 8 prevedeva appunto che “al fine di realizzare l’incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall’anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica”.
Di fatto la legge lombarda prevedeva che la scelta dei docenti toccasse al singolo istituto, quindi al dirigente scolastico.
Come auspicabile, la legge lombarda è stata considerata illegittima dalla Corte costituzionale lo scorso 24 aprile.
Nella sentenza si legge: “… nell’attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. Ne consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”.
Filed under: articoli giornali ed interventi | Tagged: Formigoni, Scuola Pubblica | Leave a comment »