Al fine di facilitare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in Italia è in vigore un sistema di incentivi fiscali che consente di detrarre dall’IRPEF le spese sostenute per interventi che consentano di ridurre i consumi di energia.
Conseguire una diminuzione dei consumi di energia è di importanza fondamentale sia per l’economia del Paese e delle singole famiglie (in quanto consente al primo di essere meno dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, ed alle seconde di avere bollette più leggere), sia per l’ambiente (dal momento che un minor consumo di combustibili fossili comporta una riduzione dell’inquinamento atmosferico ed una azione di contrasto al cambiamento climatico in atto).
Dal momento che la normativa relativa a questi incentivi fiscali ha recentemente subito alcune modifiche, provo a riassumere brevemente gli aspetti principali relativi ai meccanismi di incentivazione.
Essi sono due:
1) la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie;
2) la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica.
1) la detrazione fiscale per LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
E’ stata resa permanente nel 2011 ed elevata dal 36% al 50% nel 2012, fino al 30 giugno 2013. Il decreto legge n. 63/2013 ha ulteriormente prorogato l’incentivo fino al 31 dicembre 2013 e lo ha esteso anche alle spese sostenute per l’arredamento e l’acquisto di elettrodomestici da incasso di classe non inferiore a A+ (A per i forni) in un immobile in ristrutturazione.
Essa consiste in una detrazione d’imposta (IRPEF) nella misura del 50%, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo entro un limite massimo di spesa (96.000 euro + 10.000 euro per eventuale bonus mobili), concesse per interventi di ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali.
Oltre alle spese per la riduzione dei consumi energetici, possono usufruire dell’incentivo anche interventi di svariati tipi tra cui, ad esempio, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli edifici e su singole unità immobiliari residenziali, (manutenzione ordinaria solo nei condomini), installazione di pannelli fotovoltaici (in alternativa al Conto Energia), eliminazione delle barriere architettoniche, contenimento dell’inquinamento acustico, adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, arredamento etc.
Gli adempimenti necessari a richiedere la detrazione sono stati semplificati e ridotti. Già dal 2011 è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate.
E’ quindi sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali riferiti all’immobile e, nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo.
Per i dettagli può essere utile consultare il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dove è anche possibile scaricare l’apposita guida: “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”.
2) la detrazione fiscale per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
nel 2012 è stata prorogata fino al 30 giugno 2013; il decreto legge n. 63/2013 ha ulteriormente prorogato l’incentivo fino al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per i condomini) e ha aumentato la percentuale di detrazione dal 55 al 65%. Vengono esclusi dal beneficio: interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza; installazione di impianti geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Si tratta di una detrazione d’imposta (IRPEF per le persone fisiche o IRES per le società) nella misura del 65%, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo entro un limite massimo di detrazione (può andare da 30.000 a 100.000 euro a seconda della tipologia di intervento), concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
– riqualificazione energetica di edifici esistenti;
– miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro di edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti);
– installazione di pannelli solari termici;- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento).
Per accedere all’agevolazione fiscale sulle è necessario acquisire i seguenti documenti:
* l’asseverazione di un tecnico abilitato, che dimostri che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (criteri di prestazione energetica stabiliti dalla legge). Questo documento, se riguarda gli interventi di, e nel caso di sostituzione di finestre e infissi di installazione di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, essa può essere sostituita da una certificazione del produttore;
* l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell’edificio, redatto successivamente all’esecuzione dei lavori; esso non è richiesto per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per gli infissi, e per l’installazione di pannelli solari termici;
* la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, compilata secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione dei serramenti in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari termici.
L’utente che richiede la detrazione, entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento (tale data corrisponde a quella del cosiddetto “collaudo” e non a quella di effettuazione dei pagamenti), deve trasmettere all’ENEA, per via telematica utilizzando il portale internet http://finanziaria2013.enea.it i seguenti documenti:
– copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (per gli interventi per i quali esso è richiesto);
– la scheda informativa (allegato E o F) riferita agli interventi realizzati.
Nel caso in cui i lavori procedano su più periodi di imposta è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, sempre per via telematica. L’utente dovrà inoltre conservare i seguenti documenti, nel caso di un eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria:
– Il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
– la ricevuta telematica del sito internet ENEA comprovante l’invio della richiesta di detrazione;le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese sostenute;
– per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
– nel caso di interventi su parti comuni di condomini, la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– nel caso i lavori siano effettuati dal detentore dell’immobile, la dichiarazione di consenso all’esecuzione degli stessi da parte del proprietario.
Anche in questo caso è consigliabile consultare il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, e scaricare la guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.
E’ opportuno precisare che, in fase di conversione in legge del decreto legge 63/2013, (che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi) le norme citate potrebbero subire modifiche.
In ogni caso, per eventuali questi di natura fiscale è possibile rivolgersi al numero verde dell’Agenzia delle Entrate: 848.800444, mentre per quesiti di natura generale o tecnica è possibile consultare la pagina internet dell’ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
Filed under: articoli giornali ed interventi | Tagged: Incentivi fiscali 2013, incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, informazioni, informazioni utili | Leave a comment »