Esenzione Canore RAI per gli anziani over 75

Esenzione per gli anziani over 75

L’esenzione è prevista per gli anziani over 75 e  non, per gli invalidi.  Purtroppo non è prevista alcuna esenzione per gli invalidi,  come dice la legge 601 del 1973: “La legge non prevede, a favore delle persone disabili, ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, infatti dal 01/01/74 tale esenzione è stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601”.

Ecco, invece, come dovranno procedere gli anziani oltre i 75 anni di età per evitare di pagare questo obolo (definito erroneamente e furbescamente “abbonamento”) così odiato dagli italiani.
Per avere diritto all’esenzione anziani dal canone TV bisogna:
  aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone;
  non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;
  possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).

Come calcolare il reddito per l’esenzione canone Rai
Come è possibile leggere sul sito della stessa azienda della TV pubblica, per reddito si deve intendere:
– la somma del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione presentata per l’anno precedente;
– per gli esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello Cud;
– i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta come, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
– le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
– i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Redditi esclusi dal calcolo, sono esclusi dal calcolo:
– i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni erogate ad invalidi civili);
– il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
– i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
– altri redditi assoggettati a tassazione separata.

I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per compilare e inviare il modulo di richiesta – pdf di esenzione. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile. Negli anni successivi non sarà necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione.  Attenzione:
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone Rai potranno alternativamente
* essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Corso Bolzano 30 – 10121 – Torino
* essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (ad Osimo presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di ANCONA in via Palestro).

Per maggiori informazioni chiamate direttamente la RAI ai seguenti numeri 06-87408197 oppure da cellulare ma non è assolutamente conveniente al 199.123.000.

Lascia un commento