Interrogazione: strisce blu, nessuna sanzione se il ticket è scaduto.

parcheggi a pagamento OsimoRivoluzione sulle strisce blu: stop alle multe per chi lascia l’auto sulle strisce blu oltre l’orario pagato.  Il Ministero dei Trasporti, tramite il proprio sottosegretario, nel rispondere ad un’interrogazione parlamentare ha confermato che chi prolunga la sosta sulle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato, non può essere multato, ma deve solo pagare la differenza.
Condivisibile o no e per quanto la questione lasci tutti  un po’  perplessi,  tuttavia ritengo che il Comune deve far rispettare le regole stando a sua volta alle regole, e ritengo indispensabile che anche  l’amministrazione Simoncini dia immediata disposizione agli operatori di cessare questo tipo di sanzioni.
Attualmente in Osimo le sanzioni per chi non rispetta i limiti orari dei posteggi sui 890 spazi blu, prevedono l’applicazione di una  ”multina” di 4,60 euro a favore della Park.O. spa ( società partecipata che gestisce i parcheggi), multina che se non pagata nei termini si tramuta  in una sanzione da 25 euro per sosta oltre l’orario di avvenuto pagamento.
Ho presentato apposita interrogazione alla giunta Simoncini tesa a sospendere immediatamente tali sanzioni. Proseguire una pratica, ritenuta dal Ministero, illegittima non solo rappresenterebbe un’ingiustizia nei confronti dei cittadini, ma esporebbe l’amministrazione a possibili ricorsi amministrativi con possibili ulteriori oneri a carico della collettività.
Paola

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Alla c.a. Sig. Presidente del Consiglio Comunale Comune di Osimo

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INTERROGAZIONE

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Oggetto: chiarimenti in ordine alle  multe relative alla  sosta sulle strisce blu oltre l’orario pagato.

La sottoscritta PAOLA ANDREONI consigliere Comunale capogruppo del Partito Democratico,

Premesso  che

– Ad una interrogazione parlamentare che specificamente chiedeva se: “Chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato viola il codice della strada e merita una sanzione o deve solo saldare la parte mancante della tariffa”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, ha risposto che se un automobilista lascia la macchina in un’area di parcheggio a pagamento oltre l’orario pagato, non incorre in una multa per divieto di sosta, ma in una sanzione minore perché dovrà saldare solo per l’orario in eccesso.
Secondo il parere espresso dal Ministero, l’Amministrazione Comunale può chiedere all’automobilista di saldare le ore di sosta «scoperte» rispetto al pagamento effettuato, ma non può multarlo in quanto l’inadempienza dell’automobilista non è assimilabile a una sosta vietata, ma a una «inadempienza contrattuale che implica il saldo della tariffa non corrisposta.
Risposta che fa chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti Comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell’Interno;

– La risposta del Ministero fa seguito e si uniforma anche ad una sentenza della Cassazione che boccia le multe stabilite dal Codice della strada per la sosta a tempo scaduto sui parcheggi a pagamento;

– In una successiva intervista il ministro Maurizio Lupi, ha così sintetizzato l’argomento: “La questione è semplice: se ho pagato la sosta e poi sto 10 minuti in più, non posso ricevere la multa, ma dovrò pagare la differenza per il tempo in più. Ai Comuni chiediamo di rispettare le regole che il codice della strada prevede. Non serve una norma, perché abbiamo verificato che l’interpretazione della norma è chiara e quindi il caso è chiuso. Per una volta non complichiamo la vita ai cittadini”;

– Pertanto, nel caso di pagamenti effettuati in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, del Codice della Strada e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.

– Alle obiezioni poste da alcuni Comuni circa la presenza di pareri controversi da parte del Ministero dell’Interno del 2003 lo stesso Ministero dei Trasporti risponde: “Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso”, pareri condivisi dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza”

Ritenuto che
– Il Comune deve rispettare ed adeguarsi alle leggi che il codice della strada prevede-

Fatte queste premesse la sottoscritta,

INTERROGA IL SINDACO
per conoscere

1) se l’amministrazione comunale  intende ottemperare al parere del Ministero dei Trasporti e quindi bloccare le procedure di elevazione di sanzioni amministrative nei casi di ticket per la sosta scaduta;

2) se sta cercando di approfondire ulteriormente la questione e se per questo motivo  abbia chiesto un parere anche alla prefettura locale per eventuali orientamenti;

3) se ha valutato l’opportunità di adeguare gli strumenti per la riscossione della parte residua della sosta non pagata, adottando un apposito regolamento e sistemi di calcolo delle somme non pagate;

Si richiede altresì risposta scritta nei termini di legge.

Osimo lì, 27 marzo 2014

           Il consigliere comunale
capogruppo del Partito Democratico
———-Paola Andreoni

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